Con il presente articolo si intendono esporre sinteticamente alcuni degli aspetti principali in tema di marchi ed etichettatura dei vini, con l’intento di riprendere ed affrontare, in successivi interventi, vari temi specifici e di approfondimento della materia di cui trattasi.

Va detto innanzitutto che l’etichettatura dei vini è da sempre stata oggetto di una complessa ed ampia normativa nazionale e comunitaria – a partire dal 1999 a oggi – che ha ridisegnato le linee dell’organizzazione del nuovo mercato comune vitivinicolo.

In particolare la materia della designazione, denominazione, presentazione e protezione dei prodotti vitivinicoli risulta principalmente disciplinata dal Regolamento CE n.1234/2007, dal suo regolamento di applicazione Regolamento CE n.607/2009 e successive modifiche e dal D.Lgs. n.61 del 2010 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche) nonché dal D.M. 13 Agosto 2012, che costituisce l’applicazione nazionale dei citati Regolamenti Comunitari.

La normativa comunitaria e la corrispondente normativa nazionale di recepimento operano una distinzione preliminare tra le indicazioni obbligatorie e le indicazioni facoltative da usare in etichetta per la presentazione dei vari vini, fissando le modalità con cui le stesse devono essere apposte.

Sono indicazioni obbligatorie: la designazione di categoria; il titolo alcol in unità o mezze unità percentuali; il volume nominale del recipiente; l’indicazione dell’imbottigliatore; l’indicazione della provenienza; l’indicazione dell’importatore (se il vino è importato); l’indicazione del tenore di zucchero; il numero di lotto della partita; l’indicazione degli allergeni.

Sono indicazioni facoltative: l’annata (purché 85% del vino sia ottenuto da uve raccolte nell’anno indicato); il nome delle varietà di viti (purché 85% del vino sia ottenuto da uve provenienti da quei vitigni); il tenore degli zuccheri residui; il simbolo comunitario; menzioni tradizionali (quali ad esempio Riserva, Passito, etc.); il nome dell’Azienda (diversa dal nome del produttore, dell’imbottigliatore o del venditore), quale Abbazia – Castello – Torre – Rocca – Villa, purché il vino sia ottenuto da uve vendemmiate in terreni coltivati da tale Azienda e i nomi non contengano riferimenti geografici riservati a DO e IG; metodo di produzione (invecchiato o barricato).

Anche il marchio rientra, pertanto, tra le indicazioni meramente facoltative, nonostante la sua importanza e la sia indiscutibile forza distintiva ed attrattiva nei confronti del consumatore.

 

Una questione di particolare interesse in materia di segni distintivi per prodotti vitivinicoli riguarda il divieto di utilizzare marchi o ditte contenenti nomi geografici che coincidano con zone DO e IG.

Il divieto è contenuto nell’art.20 del D.Lgs. n.61/2010 e nel Regolamento Europeo n. 1308/2014: scopo della norma sarebbe l’interesse di proteggere le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche da usurpazioni ingannevoli per i consumatori, a discapito però del diritto delle Aziende vitivinicole di indicare le rispettive sedi nei propri materiali di comunicazione (siti internet, brochure, cataloghi, etc.).

 

Tale divieto sembra essere stato recepito anche nel Testo Unico della vite e del vino – al momento ancora all’esame della Camera (XVII Legislatura - C2236) - che, equiparando l’etichetta ai materiali di comunicazione aziendale, all’art. 53 vieta alle imprese del settore vitivinicolo di riportare su questi ultimi la propria regione di appartenenza, con ciò suscitando la reazione di alcune associazioni di categoria, che lamentano una mancata distinzione tra etichettatura vera e propria ed informazioni equiparate all’etichettatura.

Allo stato attuale infatti sono passibili di sanzioni tutte le aziende che riportano sui loro materiali di comunicazione, dai siti internet alle brochure ai cataloghi dei prodotti ai cartoni personalizzati, il nome della loro regione di appartenenza, se questo coincide con una DO o una IG non prodotta dall'azienda.

Tuttavia in un recente caso giudiziario dove si sono scontrati il Ministero delle Politiche Agricole e i titolari dei marchi “Vermentino di Maremma” e “Moro di Capalbio” a proposito della presunta violazione della IG “Maremma Toscana” e della DO “Capalbio”, la giurisprudenza ha messo in luce il carattere meramente ipotetico di un conflitto tra marchi recanti indicazioni geografiche e le indicazioni geografiche medesime, decretando l’inutilità delle norme di conflitto elaborate dalla UE per la coesistenza tra i due.

Il Tribunale di Roma ha infatti affermato che i marchi in questione sarebbero da annullare, stabilendo che “chi produca un vino in un'area geografica protetta ha la possibilità, in base alle condizioni previste dalla normativa vigente, di ottenere che lo stesso sia contrassegnato, a seconda dei casi, da una denominazione di origine controllata o da un'indicazione geografica tipica, ma non può utilizzare queste ultime come marchi di impresa, o come elementi di marchi di impresa.

Infatti, le denominazioni di origine e le indicazioni di provenienza assolvono a una funzione diversa rispetto a quella che è propria del marchio: quest'ultimo ha una finalità meramente distintiva, priva di valenze significative; le DOC e le IGT, di contro, sono segni che garantiscono l'origine, la natura e la qualità dei prodotti; tali segni sono stati da sempre utilizzati per garantire la provenienza del prodotto da una zona geograficamente determinata cui i consumatori tradizionalmente associano una qualità costante che deriva da fattori ambientali e umani.

Se un marchio potesse riprodurre una denominazione di origine controllata o una indicazione geografica tipica non corrispondenti al luogo di produzione verrebbe vanificata la finalità propria dell'indicazione di provenienza e il consumatore non sarebbe tutelato quanto all'origine del prodotto. Se, all'opposto, fosse consentito far coincidere il marchio con la denominazione che contraddistingue l'area geografica della DOC o dell'IGT che è propria del prodotto (nell'ipotesi in cui quest'ultimo possa fregiarsi di quelle specifiche indicazioni di provenienza) non sarebbe assicurata al marchio d'impresa alcuna capacità individualizzante: e infatti l'art. 13, lett. b) CPI vieta che possa essere registrato un marchio costituito da denominazioni generiche o da indicazioni descrittive, come i segni che servano a designare la provenienza geografica dei prodotti. In conclusione, quindi, la sovrapposizione tra marchi e indicazioni di origine è esclusa: nel primo caso in quanto è vietato l'uso decettivo del marchio, nel secondo in quanto non è consentito l'impiego di marchi a contenuto descrittivo e privi di attitudine distintiva”.

Questa è tuttavia un’interpretazione delle norme in questione, ma i casi concreti che si possono presentare sono molteplici e richiedono una valutazione specifica ed individuale perché diverse potrebbero essere le conclusioni.

Certamente la registrazione di una marchio per il proprio prodotto vitivinicolo è un’operazione di fondamentale importanza, in quanto è di fatto l'unico elemento che il consumatore valuta al momento della scelta, e deve essere fatta nel pieno rispetto di tutte le molteplici norme che oramai hanno proliferato in questo settore a livello nazionale e comunitario.

 

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09/10/2015
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