Il credito d'imposta per avvio e sviluppo del commercio elettronico.

Con il Decreto 13 gennaio 2015 n. 273 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico ed il Ministero dell’Economia e delle finanze (il “Decreto 273”) - in attuazione dell’art. 3 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 – è stato previsto un credito d'imposta per le spese per nuovi investimenti sostenuti per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, in favore delle imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacultura di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Va considerato che il settore del commercio digitale sta crescendo a ritmi importanti e si prevede che l’anno 2015 chiuderà con un fatturato in Italia di circa 15 miliardi di Euro.

In particolare, il tasso di crescita rispetto all’anno 2014 in alcuni settori è stato particolarmente rilevante, considerato che esso è stato del 21% nel settore dell’editoria e del 22% nel settore alimentare.

Si è inteso quindi incentivare l’utilizzo dell’e-commerce, quale strumento per incrementare le vendite e migliorare la rete distributiva delle aziende operanti nel settore dei prodotti agricoli e della pesca, nonché di favorire un processo di internazionalizzazione dell’attività delle stesse.

A completamento del quadro regolamentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) ha recentemente pubblicato la Circolare n. 67351 dell’8 ottobre 2015 nella quale ha provveduto a definire le modalità di presentazione delle domande per l’attribuzione del credito d’imposta per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche, esclusivamente finalizzate all’avvio e allo sviluppo del commercio elettronico, di cui al citato Decreto 273.

Soggetti Beneficiari: La domanda per l’attribuzione del credito d’imposta per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche le seguenti tipologie di soggetti::
a) piccole e medie imprese (le “PMI”) e imprese diverse dalle PMI (le “GI”) che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura compresi nell’Allegato I del Trattato (TFEU)
b) PMI, come definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non compresi nel predetto Allegato I del Trattato (TFEU).

Il Decreto concede l’agevolazione anche alle imprese costituite in forma cooperativa o che sono riunite in consorzi.

Investimenti agevolabili: le spese sostenute per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche esclusivamente finalizzate all’avvio e allo sviluppo del commercio elettronico, relative a:

(a) dotazioni tecnologiche;

(b) software;

(c) progettazione e implementazione;

(d) sviluppo database e sistemi di sicurezza.

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non e ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull’IVA.

Progetti finanziabili: le spese per nuovi investimenti sostenuti per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, in favore delle imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura previsti dall’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Periodo di incentivazione: Sono ammissibili alle agevolazione esclusivamente le spese sostenute per nuovi investimenti realizzate per il primo periodo di imposta, dal 14 marzo 2015 al 31 dicembre 2015, e per i due periodi di imposta successivi.

Agevolazione: II credito d’imposta riconosciuto dalla normativa varia secondo quanto previsto nel predetto Decreto 273, in funzione  della dimensione aziendale e dell'attività prevalente effettivamente svolta e dichiarata ai fini IVA e delle dimensioni dell'impresa.

In particolare, il credito di imposta viene previsto nei seguenti termini:

a) nella misura del 40 per cento e nel limite di 50.000 euro dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi di imposta, per le piccole e medie imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

b) nella misura del 40 per cento e nel limite di 50.000 euro dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi di imposta, per le piccole e medie imprese per le quali non ricorrano le condizioni di cui alla lettera a) e per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014, operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

c) nella misura del 40 per cento e nel limite di 15.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi di imposta, per le piccole e medie imprese per le quali non ricorrano le condizioni di cui alla lettera a) e per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014, che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

d) nella misura del 40 per cento e nel limite di 30.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi di imposta, per le piccole e medie imprese e per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014, operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013;

e) nella misura del 40 per cento e nel limite di 50.000 euro dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi d’imposta, per le piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

f) nella misura del 20 per cento e del 10 per cento e nel limite di 50.000 euro dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi d’imposta, rispettivamente per le piccole imprese e per le medie imprese che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

Nell’ipotesi in cui le richieste di credito d’imposta dovessero essere superiori all’ammontare dei fondi messi a disposizione, il credito d’imposta  dovrà essere ridotto proporzionalmente, in funzione del rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e l’importo complessivo del credito spettante.

Considerata la valenza positiva dell’agevolazione e viste le finalità dell’intervento è auspicabile che tali coperture siano significativamente incrementate per i prossimi anni, al fine di renderle effettivamente fruibili ad un numero rilevante di aziende dei settori interessati.

 

A cura dell' Avv. Luca Moro

Il presente documento ha esclusivamente finalità divulgative ed informative e non rappresenta in alcun modo, né costituisce, un parere legale sulle materie in esso trattate.

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18/11/2015
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